L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta all’interpello formulato da una donna, coniugata e disoccupata, che intendeva chiedere la separazione dal marito usufruendo del patrocinio a spese dello Stato. La donna, non proprietaria di alcun immobile, beneficia insieme al marito del solo reddito di cittadinanza “riconosciuto ai nuclei familiari”.
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Il patrocinio per i non abbienti (cd. “patrocinio a spese dello Stato”) è previsto dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia). Ai sensi del comma 1 del successivo articolo 76, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile non superiore a euro 11.746,68. Il medesimo articolo 76, al comma 2, stabilisce che se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso, ai sensi dell’articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Tuttavia, il comma 4 dell’articolo in esame prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione (inclusa la separazione consensuale). Ne deriva che, ai fini dell’applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente: la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende, infatti, operante la deroga di cui sopra.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con l. 28 marzo 2019, n. 26. Al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali espressamente previsti dalla norma, il suddetto reddito è riconosciuto “ai nuclei familiari”.
Proprio a fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella determinazione del reddito personale assume rilevanza solo la quota riferibile alla persona interessata (nel caso di specie, considerato che oltre ai coniugi non vi sono altri componenti nel nucleo familiare, nella determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio occorrerà considerare la quota del 50 per cento).