Skip to main content

La Corte costituzionale ha esaminato la legittimità costituzionale delle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.

In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha fatto sapere che le norme in questione sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre sarebbe, infatti, “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio”. “Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice”.

 

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Sarà compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione.

 

 

Close Menu

Studio legale
Pizzocheri Ghezzi

Via Duca D’Aosta, 55
Romano di Lombardia
24058 BG

T: 0363 902625
F: 0363 910626

pizzocheriro@libero.it